L'evoluzione della Firma Digitale

L’evoluzione della Firma Digitale

La Firma Digitale, introdotta nel nostro ordinamento giuridico dal Codice dell’amministrazione digitale, sta permeando nella vita quotidiana dei cittadini ogni giorno di più.

L’articolo 1, comma 1, lettera s) del Codice la definisce come un ”particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata che correlate tra loro, consentono al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.

Lo stesso codice ne delinea i caratteri di garante della sicurezza, dell’integrità ed immodificabilità del documento e della riconducibilità certa all’autore, individuando inoltre il corretto ed inequivoco riferimento temporale legato alla sottoscrizione dell’atto. Tutti i caratteri la rendono opponibile ai terzi.

Grazie a questi requisiti, la legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020 n. 178) introduceva la possibilità di dire potenzialmente addio al tradizionale banchetto delle firme (nonchè alla successiva procedura di convalida prevista dalla Legge 352/’70 e dal testo costituzionale) per l’iniziativa popolare e per le raccolte firma per i referendum, al fine di “contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica”, tramite la possibilità di sottoscrizione con Firma Digitale qualificata. 

L’art. 38 bis della legge n. 108 del 2021, (legge di conversione del D.L. 77/2021),  poi, mutuando l’istituto introdotto dalla Legge di bilancio 2021, lo estende a tutti gli elettori, prevedendo che «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione» la firma di tutti i cittadini elettori possa essere apposta “anche mediante la modalità prevista dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

In attesa della realizzazione della prevista piattaforma digitale, nelle norme transitorie alla stessa disposizione normativa, sono definite le modalità operative con cui i promotori delle sottoscrizioni possono predisporre i documenti informatici da sottoscrivere e le modalità tecniche per la sottoscrizione.
Questa possibilità ha di fatto già reso lo strumento ampiamente e più facilmente fruibile, garantendo una vasta partecipazione dell’elettorato (ne è un esempio la recente raccolta firme per il referendum sulla cannabis effettuata tramite SPID e Firma Digitale, con oltre 200.000 firme raccolte in 48 ore e oltre 630.000 poi approdate in Cassazione, di cui solo circa 5.000 rese nella tradizionale forma cartacea).

I caratteri peculiari intrinsechi alla Firma Digitale, garanzia per propria natura di certezza dell’identità del sottoscrittore, la rendono così strumento utile e in grado di poter evitare le procedure di autentica del pubblico ufficiale rendendo agevole e semplificata l’attività amministrativa legata a questi strumenti di partecipazione popolare. 

 

La Firma Digitale, da strumento prevalentemente usato in ambito professionale, sta assumendo così sempre maggiore rilievo anche nella vita dei cittadini per un uso domestico e quotidiano, grazie ai caratteri di validità legale, autenticità, integrità e risparmio di tempo e procedure burocratiche in genere. In questo ambito risulta opportuno anche sottolineare l’importanza e la diffusione dello strumento della Firma Remota, che permette le medesime funzionalità della Firma Digitale, in ogni momento e luogo, tramite l’utilizzo di un dispositivo connesso a Internet (PC/Mac o Tablet).

FIRMA DIGITALE ARCOLINK

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